Una clausola del preliminare basta per considerare avvenuto il pagamento del prezzo pattuito
Confermata la responsabilità del venditore per non avere provveduto alla stipula del contratto definitivo
Necessaria la dimostrazione che dalla condotta incriminata sia derivato un danno effettivo, consistente in una concreta diminuzione patrimoniale come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
Impossibile fare riferimento in automatico alla differenza tra il prezzo concordato nel preliminare e quello ricavato dalla successiva vendita a terzi