Vendita itinerante di gelati: irrilevante la mancata autorizzazione sanitaria

Rimessa in discussione la multa inflitta dalla Polizia Municipale di un Comune siciliano ad un uomo beccato ad esercitare sul proprio autoveicolo la vendita di gelati

Vendita itinerante di gelati: irrilevante la mancata autorizzazione sanitaria

La vendita itinerante di alimenti, in assenza di strutture per il consumo in loco, non può essere qualificata come attività di somministrazione, anche quando si tratti di prodotti che richiedono particolare cautela a tutela della salute del consumatore. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 28422 del 5 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno perciò posto in discussione la legittimità della multa inflitta dalla Polizia Municipale di un Comune siciliano ad un uomo beccato ad esercitare sul proprio autoveicolo, in assenza di autorizzazione sanitaria in corso di validità, la vendita di gelati. Per maggiore chiarezza, i giudici aggiungono che l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si distingue dalla mera vendita (anche itinerante) di prodotti alimentari in quanto richiede necessariamente la predisposizione di impianti o attrezzature che consentano agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati. Normativa alla mano, l’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è definita dal legislatore quale vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati. Per quanto concerne la Sicilia, la normativa regionale prevede specificamente che per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitariamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati. In generale, poi, in relazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici, va distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari da quella di somministrazione dei medesimi prodotti, in quanto il secondo tipo di vendita viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, che sono quelli che ne consentono il consumo in loco. Tornando alla vicenda in esame, i giudici di merito hanno affermato che l’attività esercitata dal soggetto multato è qualificabile come di somministrazione di alimenti, trattandosi di vendita di gelati, vendita in relazione alla quale è necessaria una particolare cautela a tutela della salute del consumatore, e hanno escluso la rilevanza della presenza o meno di un impianto o attrezzattura per la consumazione in loco degli alimenti, in quanto ciò non inciderebbe sulla attività di somministrazione da intendere come attività di distribuzione del prodotto a fini chiaramente alimentari, a prescindere dalla possibilità di consumarlo sul posto. Ma, obiettano i giudici di Cassazione, è illogico ritenere irrilevante che la vendita sia effettuata, come nel caso specifico, senza che vi sia possibilità per gli acquirenti di consumare sul posto i gelati.

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