Anomalia del guard rail e scontro fatale: chi è responsabile?

Fatale lo scontro dell’auto fuori controllo contro il guard rail nei pressi di un’uscita lungo una tangenziale. Oltre all’alta velocità del mezzo, è stata però determinante l’assenza della parte arrotondata non continua del guard rail penetrato così nell’abitacolo

Anomalia del guard rail e scontro fatale: chi è responsabile?

A seguito di un incidente stradale, il conducente dell’auto e il trasportato subivano conseguenze fatali a causa dello schianto contro il guard rail che in quel tratto era provo della parte arrotondata non continua e quindi penetrava nell’abitacolo.

I familiari chiedevano al Tribunale la condanna di Anas al risarcimento dei danni come corresponsabile del sinistro, essendo stato accertato che l’uscita di strada era dovuta all’alta velocità. Secondo il Tribunale però la colpa dell’incidente era da attribuire esclusivamente al conducente.

In sede di appello, la domanda dei familiari trovava invece accoglimento con il riconoscimento di una responsabilità pari al 30% per la morte delle vittime. Veniva invece rigettata la richiesta di Anas di essere esclusa dal processo in quanto la barriera guard rail “incriminata” era posizionata su un tratto di strada di proprietà non sua, ma del Comune. Proprio su tale profilo si fonda il ricorso in Cassazione presentato da Anas.

La Suprema Corte conferma però la sentenza impugnata rigettando il ricorso della società.

Anas ha difatti errato per non aver contestato fin dall’inizio del processo la carenza di legittimazione processuale in virtù del rapporto di custodia che, quale gestore, aveva rispetto alla strada.

La custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma, ricorda la Corte, si estende anche agli elementi accessori e alle pertinenze, comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della rete stradale.

In altre parole, anche se la Pubblica Amministrazione deve svolgere adeguati interventi manutentivi sulle barriere stradali, violando altrimenti sia le norme specifiche che impongono determinati standard di sicurezza sia i principi generali in tema di responsabilità civile, nel caso in cui si lamenti un danno derivante dall'assenza o dall'inadeguatezza del guard rail, la condotta colposa del conducente non è idonea di per sé a determinare il caso fortuito e quindi la responsabilità della P.A. I familiari avrebbero dovuto invece dimostrare davanti al giudice che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre resistenza all'urto da parte del mezzo (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 11950).

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