Provvigione al mediatore solo se vi è il nesso con la conclusione dell’affare
Il mero fatto di aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente

In materia di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione sorge solo in presenza di un nesso di causalità adeguata tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare. Invece, il mero fatto di aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento del mediatore il carattere dell'adeguatezza causale rispetto alla chiusura del contratto. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31177 del 5 dicembre 2024 della Cassazione), i quali aggiungono, inoltre, che l'intervento di un secondo mediatore non è in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento, in virtù di circostanze nuove e diverse che abbiano determinato la ripresa delle trattative su basi differenti. Analizzando lo specifico caso oggetto del processo, si è esclusa l’ insorgenza del diritto alla provvigione, in quanto le parti hanno trattato indipendentemente, e l’intervento dell’agenzia è servito unicamente a far conoscere alla parte acquirente dell’esistenza del suddetto immobile.