Azione di annullamento: possibile per la compagnia assicurativa eludere il termine trimestrale
Fondamentale però che il sinistro si sia verificato in epoca anteriore alla scoperta delle dichiarazioni inesatte rilasciate, in sede di stipula della polizza, dal soggetto assicurato

Azione di annullamento del contratto di assicurazione: inapplicabile il termine trimestrale, imposto di norma alla compagnia assicurativa, se il sinistro si è verificato in epoca anteriore alla scoperta delle dichiarazioni inesatte rilasciate, in sede di stipula della polizza, dal soggetto assicurato.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 7336 del 19 marzo 2025 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte, precisano che, in tema di assicurazione danni, l’onere, imposto dal Codice Civile all’assicuratore, di manifestare, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullamento del contratto, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, a fronte delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del suddetto termine trimestrale e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione. In questi casi, è sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo esistente a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
A dare il ‘la’ al contenzioso è l’azione con cui una ‘s.a.s.’ agisce in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo previsto in una polizza stipulata in relazione ad un fabbricato industriale dove essa svolgeva la sua attività di impresa, con riguardo alle cose mobili ivi esistenti e danneggiate da un incendio.
Dalla compagnia assicurativa arriva una risposta negativa, assolutamente legittima, secondo i giudici. Ciò alla luce del principio secondo cui, in tema di assicurazione danni, l’onere, imposto all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, a fronte delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del suddetto termine suddetto e, ancora più, ove il sinistro avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
E ciò è avvenuto nella vicenda in esame, poiché il sinistro si è verificato prima della scoperta, da parte della compagnia assicurativa, dell’inesattezza (o della reticenza) delle dichiarazioni rese della società assicurata in sede di stipula della polizza. Non applicabile, quindi, il termine trimestrale e ammissibile la mera eccezione, proposta dalla compagnia assicurativa, volta a paralizzare la domanda di pagamento dell’indennizzo.