Azione di rescissione dell’accordo: fondamentale l’accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni

Necessario anche valutare la dipendenza di tale sproporzione dallo stato di bisogno di uno dei contraenti

Azione di rescissione dell’accordo: fondamentale l’accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni

A fronte di un’azione generale di rescissione – del contratto – per lesione, l’accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni è preliminare al riscontro sia dello stato di bisogno sia dell’approfittamento di tale stato.
Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 8239 del 28 marzo 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla cessione di un immobile, precisano che è necessario far riferimento al valore che l’immobile presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione del contratto, e non limitarsi a considerazioni logiche fondate sulla prossimità temporale tra acquisto e rivendita, che, di per sé, non può escludere la sussistenza della sproporzione al momento della chiusura dell’atto.
In ambito contrattuale, l’azione generale di rescissione è subordinata, in generale, alla sussistenza della sproporzione tra la prestazione di uno dei contraenti e quella dell’altro e alla dipendenza di tale sproporzione dallo stato di bisogno di uno dei contraenti, stato di cui l’altro contraente abbia approfittato.
Tali requisiti debbono essere in concorso simultaneo e cumulativo. Di conseguenza, la mancanza di uno di essi preclude la possibilità di esperire l’azione di rescissione.
Al fine, poi, di stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile, occorre far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe avuto in una comune contrattazione al tempo della stipulazione.
Ciò detto, il giudice ha comunque da indagare sulla sproporzione fra le prestazioni corrispettive ogni volta che non ritenga sufficientemente provato l’estremo dello stato di bisogno della parte che impugna il contratto. Ciò, perché, soprattutto nei casi in cui la prova dello stato di bisogno dipende da circostanze apprezzabili con margine di discrezionalità, l’entità della sproporzione può costituire essa stessa una delle circostanze almeno indirettamente indicative dello stato di bisogno, per la considerazione che la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è direttamente proporzionale alla intensità del bisogno. In questa prospettiva va precisato che, in tema di azione generale di rescissione per lesione, l’accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni è preliminare all’accertamento sia dello stato di bisogno sia dell’approfittamento di tale stato, Difatti, è proprio dalla constatata sproporzione che il giudice può trarre elementi presuntivi in ordine al consapevole approfittamento a fine di lucro.
Esaminando poi la vicenda oggetto del processo, i magistrati richiamano il principio secondo cui se, dopo il preliminare, si stipula il contratto definitivo senza che contro il preliminare sia stata proposta azione di rescissione, dal momento della conclusione del contratto definitivo sorge una nuova azione di rescissione ed il relativo termine annuale di prescrizione decorre da quest’ultima data e non da quella di conclusione del preliminare, sia perché il fatto che le condizioni per proporre l’azione di rescissione sussistano fin dalla stipulazione del preliminare non esclude che esse possano permanere ed abbiano autonoma rilevanza nel momento della conclusione del contratto definitivo, sia perché l’abuso dello stato di bisogno e la lesione si consumano ulteriormente in tale momento, in quanto solo con il negozio definitivo la parte danneggiata esegue la prestazione posta a suo carico.
Illogico, quindi, negare, come fatto invece in Appello, la sproporzione fra i valori, essenzialmente, sulla base di una considerazione logica, fondata sulla prossimità temporale fra la data dell’acquisto e la data della successiva rivendita. Tuttavia, una volta chiarito che la lesione deve risultare dal confronto dei valori delle prestazioni al tempo della stipulazione del contratto, è chiaro che tale considerazione logica non è decisiva, in quanto non esclude, di per sé, la sussistenza della sproporzione al tempo dell’atto di disposizione.

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