Assegno divorzile possibile nonostante la donazione della metà dell’immobile
Fondamentali due considerazioni: non si può ravvisare nella donazione una valenza preclusiva del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, ricorrendone i relativi presupposti di legge; va comunque attribuita rilevanza giuridica alla componente assistenziale e alla funzione perequativo-compensativa al fine di riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile
L’operazione immobiliare compiuta in esecuzione degli accordi intervenuti tra i coniugi e ratificati nella sentenza di separazione – nel caso specifico, il trasferimento a titolo gratuito, da parte dell’uomo alla moglie, della metà indivisa di un fabbricato – non può far venire meno, in automatico, il potenziale diritto all’assegno di divorzio.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 13152 del 7 maggio 2026 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate dall’uomo, hanno confermato in via definitiva il diritto della donna a percepire l’assegno divorzile. Ciò alla luce di due considerazioni: non si può ravvisare, nella donazione della metà indivisa dell’immobile intervenuta nell’ambito della separazione, una valenza preclusiva del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, ricorrendone i relativi presupposti di legge; va comunque attribuita rilevanza giuridica alla componente assistenziale e alla funzione perequativo-compensativa al fine di riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile.
Smentita completamente la valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva dato rilievo alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi intervenuti tra i due coniugi.
Impossibile, anche secondo i magistrati di Cassazione, sostenere che l’attribuzione patrimoniale accertata, ossia la donazione della metà dell’immobile, abbia eliminato lo squilibrio patrimoniale tra le parti, malgrado la mancanza di occupazione della donna. Illogico ipotizzare che lo stato di disoccupazione della donna sia stato compensato con il patrimonio immobiliare di sua proprietà .
Rilevanti alcuni accertati dati di fatto. In primo luogo, alla donazione della metà indivisa dell’immobile (compiuta dal marito in favore della moglie, già comproprietaria della restante quota, in esecuzione di accordi intervenuti in sede di separazione) i coniugi non hanno attribuito un significato di accordo preventivo sostenuto anche dallo scopo di regolare, in funzione transattiva, l’assetto dei loro futuri rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio, con l’assorbimento di ogni futura obbligazione correlata allo scioglimento del vincolo. L’accordo regolatorio intervenuto in sede di separazione guarda al presente e non si proietta nel futuro, perché non disciplina l’assetto dei futuri rapporti patrimoniali tra i coniugi nell’eventualità del divorzio, né è volto a comporre, sin da subito e preventivamente, i diversi e reciproci interessi delle parti in relazione allo scioglimento del vincolo. In secondo luogo, nelle more del giudizio di divorzio, il bene immobile, comprensivo della quota indivisa ricevuta in donazione dal marito, ha avuto un impiego finale endofamiliare nell’interesse esclusivo del figlio della coppia, poiché la donna ha alienato a terzi il suddetto bene – al prezzo di 55mila euro – e il ricavato è stato destinato in favore, appunto, del figlio, per consentirgli l’acquisto di un appartamento da adibire a residenza familiare. Quindi, il bene donato, per la destinazione finale in concreto ricevuta (essendo stato alienato a terzi per ricavarne la somma necessaria per finanziare l’acquisto della casa familiare da parte del figlio), non risulta suscettibile di produrre reddito in favore della donna né di assicurarne l’autosufficienza. In terzo luogo, dallo stesso accordo omologato in sede di separazione si ricava che l’intento dei coniugi non è stato quello di affidare al trasferimento a titolo gratuito della quota indivisa dell’immobile una valenza di atto idoneo, di per sé solo, ad assicurare il superamento dello squilibrio patrimoniale, con il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del coniuge più debole. Infatti, già in quella sede è stato concordato un assegno di mantenimento, quantificato in 550 euro mensili (con la previsione dell’aumento a 750 euro allorché fosse sopraggiunta la cessazione del pagamento, da parte dell’uomo, delle rate di mutuo).
Per completare il quadro, infine, va tenuta presente la precaria posizione economica della donna: il mancato esercizio, da parte sua, di attività lavorativa esterna, durante tutti gli anni del matrimonio, e il suo dedicarsi alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli, il suo attuale stato di bisogno, la lunga durata del matrimonio e della convivenza, l’età , lo squilibrio patrimoniale, sono fattori da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Corretto, quindi, riconoscere il diritto all’assegno divorzile, non semplicemente per ricostituire il tenore di vita coniugale, quanto, piuttosto, per sovvenire alle necessità di sostentamento della donna, in quanto non autosufficiente e versante in stato di bisogno, e in considerazione, appunto, anche del ruolo e del contributo dalla stessa fornito durante l’intero arco della vita matrimoniale.