Collettore fognario straripa e danneggia un immobile: la presunta eccezionalità della pioggia non basta a salvare il Comune

Necessario, invece, che i dati pluviometrici rivelatori del carattere eccezionale delle precipitazioni siano attinti da fonti certe e qualificate

Collettore fognario straripa e danneggia un immobile: la presunta eccezionalità della pioggia non basta a salvare il Comune

Collettore fognario straripa, immobile invaso dai liquami: il generico riferimento all’eccezionalità della pioggia non basta da solo a salvare il Comune.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 8474 del 4 aprile 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai danni riportati da un immobile privato invaso da acque reflue e fognarie, a seguito dell’allagamento, causato da una fortissima pioggia, del collettore fognario.
Scenario dell’episodio, risalente a quasi otto anni fa, è un popoloso paese in Campania. A citare in giudizio il Comune è la proprietaria di un immobile, adibito a civile abitazione, la quale chiede il ristoro dei danni subiti dalla struttura, invasa da acque reflue e fognarie.
Chiaro il quadro tracciato dalla donna: da oltre venti anni le infrastrutture fognarie municipali erano diventate, a fronte di un’ampia espansione demografica del Comune, assolutamente inefficienti. Di conseguenza, il sistema di drenaggio comunale era spesso collassato, con allagamento delle strade circostanti. E, nel caso dell’allagamento dell’immobile di sua proprietà, esso è da ascrivere, spiega la donna, alla particolare inadeguatezza del collettore fognario, assai sottodimensionato, realizzato al di sotto della strada ove è collocato l’immobile.
Peraltro, verificatosi già nel febbraio 2018 un allagamento, durante il quale erano collassate le spalle laterali di cemento armato del collettore fognario comunale, unitamente alla sovrastante strada (tanto che l’impianto fognario era rimasto a cielo aperto), l’amministrazione comunale – con ordinanza del sindaco del 10 aprile 2018 – null’altro aveva disposto se non l’ordine, rivolto ai cittadini le cui proprietà erano state interessate dal fenomeno, di accedervi esclusivamente attraverso un percorso pedonale privato, adiacente alla strada chiusa, sino al ripristino delle infrastrutture. Invece, in mancanza di ulteriori misure per mettere in sicurezza la zona, il giorno 1° ottobre 2018, in occasione di una pioggia, la voragine, creatasi a seguito del crollo della strada, si è riempita di acqua piovana e, straripando, ha generato un vero e proprio fiume di liquami che ha iniziato a scorrere tra i fabbricati e che ha invaso la strada ove è ubicato l’immobile di proprietà della donna oltre che tutte le strade prospicienti e gli immobili ivi presenti.
A fronte di tali circostanze, per la donna non ci sono dubbi: è evidente la responsabilità addebitabile al Comune, che, invece, ribatte sostenendo la tesi del carattere eccezionale delle precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale il 1° ottobre 2018.
In primo grado viene ritenuta provata la responsabilità dell’ente locale. In secondo grado, invece, viene respinta la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna, e ciò proprio alla luce della presunta eccezionalità delle piogge cadute il 1° ottobre 2018 sul paese campano.
Quest’ultima visione, fortemente contestata dalla donna, viene ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, i quali, ritenendo fragile la decisione emessa in secondo grado, riaffidano la vicenda ai giudici d’Appello, fornendo però loro una precisa ‘linea guida’, ossia il principio secondo cui le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia e da attingersi da fonti certe e qualificate.
In generale, l’accertamento del caso fortuito rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati cosiddetti pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Invece, con riferimento alla vicenda in esame, in Appello si è attributo rilievo ad un dato che non si comprende neppure se (o in quale misura) riguardi specificamente il Comune, dal momento che essa fa riferimento ai dati pluviometrici di un limitrofo Comune, dati, peraltro, attinti da una fonte di rilevazione (un non meglio precisato sito internet denominato ‘Campania online’) della quale s’ignora se rientri tra quelle gestite dal ‘Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – aventi nel ‘Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale’, a Pratica di Mare, il suo polo centrale per previsioni e dati – o da altri enti chiave del settore e a vario titolo qualificabili come pubblici, quali quelli che includono il ‘Comando Operazioni Aeree’, i ‘Centri di montagna’ e le cosiddette ‘ARPA’ regionali.
Del resto, la necessità che i dati pluviometrici non solo si riferiscano, in via specifica e diretta, al luogo ove risulti collocata la res oggetto di custodia (nella specie, il tratto del collettore fognario municipale: e non esclusa la possibilità di fare riferimento a dati di zone limitrofe, purché si motivi in modo espresso sulla plausibile estensibilità a quella per cui è causa), ma che siano anche acquisiti da fonti di rilevazione pienamente attendibili, è conclusione logica, secondo i magistrati di Cassazione. Ciò perché se è vero che, in presenza di eventi atmosferici eccezionali, neppure l’avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità pubbliche specificamente preposte – secondo quanto previsto dal ‘Codice della protezione civile’ – fa presumere la sussistenza del caso fortuito, deve, a maggior ragione, ritenersi che una sua ricorrenza, quale fattore esonerativo dalla responsabilità per danni da cose in custodia, possa essere affermata solo quando i dati pluviometrici rivelatori del carattere eccezionale delle precipitazioni siano attinti da fonti certe e qualificate, per tali intendendo quelle affidabili, la cui attendibilità possa desumersi dalla natura istituzionale del soggetto rilevatore o da altre circostanze, analiticamente indicate, chiosano i magistrati di Cassazione.

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