Come gestire le immissioni sonore oltre la soglia accettabile
La soglia di tolleranza per le emissioni rumorose non è fissa, ma dipende dall'ambiente circostante, che varia da luogo a luogo in base alle specificità della zona e alle consuetudini degli abitanti. Di conseguenza, è compito del giudice di valutare attentamente se sia stata superata la normale soglia di tollerabilità e di identificare le misure adeguate per riportare le emissioni all'interno di tali limiti

Il caso in questione tratta di una controversia che ha avuto origine dalla richiesta di porre fine alle attività rumorose provenienti da un impianto sportivo, insieme al risarcimento dei danni, avanzata da alcuni cittadini al Tribunale di Modena. I cittadini sostengono che la Corte d'Appello di Bologna abbia ignorato completamente il riconosciuto superamento dei livelli di rumore consentiti, stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 e dall'articolo 844 del Codice Civile.
La lamentela dei cittadini risulta fondata in base al ragionamento della Suprema Corte, che richiama l'attenzione sui criteri stabiliti dall'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, nell'ambito della legge quadro n. 447/1995 riguardante l'inquinamento acustico. Tali criteri riguardano il superamento dei limiti di rumore ammessi derivanti dall'attività di fonti sonore e sono finalizzati a tutelare la salute pubblica, prevedendo una sanzione amministrativa in caso di loro violazione.
Nelle controversie tra privati, invece, si applica l'articolo 844 del Codice Civile, che demanda al giudice di merito la valutazione della tollerabilità delle emissioni acustiche, con un apprezzamento discrezionale sulla questione, come confermato da una sentenza della Cassazione. Questo implica che i parametri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 mirano alla salvaguardia della salute pubblica, mentre nelle dispute tra privati vale la normativa dell'articolo 844 del Codice Civile, con il giudice che deve considerare attentamente la situazione specifica e le caratteristiche ambientali per determinare la tollerabilità delle emissioni sonore.
Il verdetto finale spetta dunque ai giudici del rinvio, i quali dovranno prendere in considerazione queste diverse normative e valutare accuratamente la situazione per giungere a una decisione appropriata rispetto alla controversia in atto (Cass. n. 21479 del 31 luglio 2024).
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