Come si accerta l’esistenza di un patto commissorio?

Il patto commissorio, vietato dalla legge, si configura quando il debitore è costretto al trasferimento di un bene a chiusura di un suo debito

Come si accerta l’esistenza di un patto commissorio?

Per accertare la ricorrenza di un patto commissorio, occorre valutare il nesso di interdipendenza negoziale complessivo, in modo da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, ciò con particolare riferimento alla concessione della facoltà di iscrivere ipoteca, cui sia seguita la stipulazione di un preliminare di vendita in favore del creditore, con patto di retrovendita qualora il debito fosse stato saldato, a fronte di un debito riconosciuto e considerato ancora esigibile.

Il Caso Sottoposto all’Esame Giudiziario

In tale contesto è stata discussa una controversia legale riguardante la vendita di un immobile, paventata da un possibile patto commissorio in seguito al mancato rimborso di somme tra le parti coinvolte. La richiesta originaria è stata respinta in prima istanza, decisione poi confermata in appello. La Corte d’appello ha riconosciuto esplicitamente la validità dell'accordo in questione, affermando che esso non rivelava un patto commissorio, bensì si configurava come una datio in solutum, parzialmente soddisfacente per il creditore. La questione è giunta all’attenzione della Cassazione.

Ma che cos’è il patto commissorio?

Il patto commissorio, ai sensi dell’art. 2744 c.c., è configurabile ed è vietato dall’ordinamento, quando il debitore è costretto al trasferimento di un bene a chiusura di un suo debito. Il divieto però non opera nell’ipotesi in cui tale trasferimento sia frutto della sua scelta.

L'individuazione della ratio del divieto trova giustificazione nell'esigenza di ordine pubblico economico, ossia di evitare di approfittarsi dello stato di debolezza del debitore e la connessa acquisizione dell'eccedenza di valore del bene oggetto della garanzia rispetto al credito garantito.

Tornando al caso di specie, la Cassazione (Cass. civ., sez. II, sent., 14 maggio 2024, n. 13210) ritiene che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato il complessivo assetto dei rapporti contrattuali delle parti. Accoglie quindi il ricorso e cristallizza il principio di diritto secondo cui: «ai fini di accertare la ricorrenza di un patto commissorio, non si può prescindere dalla valutazione del nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, accertando la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere nel suo complesso, e ciò con particolare riferimento alla concessione della facoltà di iscrivere ipoteca, cui sia seguita la stipulazione di un preliminare di vendita in favore del creditore, con patto di retrovendita qualora il debito fosse stato saldato, benché tale patto non sia ripreso nel definitivo, a fronte di un debito riconosciuto e considerato ancora esigibile» .

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