Contratti: il cliente può accettare il preventivo attraverso la manifestazione di comportamenti concludenti

Il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ha chiarito come procedere in situazioni legate all'accettazione di preventivi, alle pratiche di asseverazione e alla definizione dei compensi professionali

Contratti: il cliente può accettare il preventivo attraverso la manifestazione di comportamenti concludenti

Il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, attraverso il provvedimento n. 51 del 1° luglio 2024, ha dissipato alcune perplessità in merito ai comportamenti che portano alla conclusione di un contratto, specificatamente per quanto riguarda l'accettazione di un preventivo relativo ai compensi per l'attività di "asseverazione di crediti edilizi". In aggiunta, ha offerto chiarimenti riguardo ai compensi professionali in generale.

Il primo caso esaminato verteva sul comportamento di un cliente che, ricevuto un preventivo via mail, non lo ha accettato formalmente ma ha comunque commissionato al commercialista varie pratiche di asseverazione, pagando solo alcune fatture emesse in linea con il preventivo ricevuto.

È stato precisato che, secondo la giurisprudenza vigente, per la conclusione di un contratto non è necessaria una forma particolare, a meno che la parte coinvolta sia un Ente Pubblico. Inoltre, se un professionista basa la richiesta di pagamento sul rapporto dell'opera svolta, è essenziale dimostrare di aver conferito l'incarico in modo inequivocabile, con sufficienti manifestazioni di volere usufruire del servizio prestato.

Il Consiglio dell'Ordine ha indicato che i contratti si concludono tradizionalmente mediante lo scambio di consensi, ossia la proposta contrattuale (rappresentata dal conferimento dell'incarico), e l'accettazione implicita da parte del professionista (per “fatti concludenti”) che esegue il servizio richiesto. Ha inoltre affermato che l'accettazione della proposta contrattuale può avvenire tramite comportamenti concludenti da parte del cliente, come l'assegnazione dell'incarico dopo la ricezione del preventivo.

Per quanto concerne la seconda questione, l'Ordine ha esaminato l'ipotesi di compensi professionali che non rispettano i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 140/2012. In tal caso, l'Ordine deve allineare i compensi proposti dall'iscritto ai valori stabiliti dal decreto e rilasciare un parere di congruità con un importo inferiore, a meno che l'assistito non abbia accettato per iscritto compensi superiori ai parametri del decreto, poiché la definizione del compenso è libera (CNDCEC pronto ordini n. 51 del 1° luglio 2024).

news più recenti

Mostra di più...