Garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore applicabile anche se il viaggiatore ha in precedenza annullato il viaggio a causa della pandemia

Illogico, secondo i giudici, trattare in modo diverso i viaggiatori il cui pacchetto turistico non può essere eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore rispetto ai viaggiatori che hanno annullato il loro pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie

Garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore applicabile anche se il viaggiatore ha in precedenza annullato il viaggio a causa della pandemia

Covid-19: la garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui il viaggiatore abbia annullato il viaggio, prima dell’insolvenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari (sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) chiamati a prendere il contenzioso relativo ad alcuni viaggiatori che nel 2020, in Austria e in Belgio,  annullarono i loro pacchetti turistici con destinazione, rispettivamente, Gran Canaria e Repubblica dominicana, a causa della pandemia di Covid-19. A seguito del fallimento dei loro organizzatori di viaggi, essi hanno chiesto agli assicuratori di questi ultimi il rimborso dei pagamenti effettuati. Gli assicuratori hanno rifiutato di procedere a tali rimborsi per il motivo che essi avrebbero coperto unicamente il rischio di mancata esecuzione del viaggio a causa dell’insolvenza dell’organizzatore. Ebbene, nel caso specifico, i viaggi non sarebbero stati effettuati per via del fatto che i viaggiatori li avevano annullati, mentre l’insolvenza dell’organizzatore si è verificata solo successivamente, secondo gli assicuratori. I giudici austriaco e belga, investiti di tali controversie, hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di interpretare la direttiva relativa ai pacchetti turistici. Tale direttiva prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché gli organizzatori forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori, nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. A ciò, però, i giudici comunitari hanno aggiunto che la garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici è applicabile anche nel caso in cui un viaggiatore annulli il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, come la pandemia da Covid-19, e in cui, dopo la risoluzione, l’organizzatore divenga insolvente. Per quanto riguarda tale garanzia, difatti, non vi è alcun motivo, secondo i giudici, per trattare in modo diverso i viaggiatori il cui pacchetto turistico non può essere eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore rispetto ai viaggiatori che hanno annullato il loro pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. In particolare, la direttiva stabilisce che il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di annullamento dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Tale diritto sarebbe privato del suo effetto utile se, qualora l’insolvenza dell’organizzatore si verifichi dopo tale annullamento, la garanzia contro tale insolvenza non coprisse i corrispondenti crediti da rimborso.

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