Pagamento per l’appaltatore? Solo se prova di avere operato a regola d’arte

Necessario accertare se la prestazione dell’appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita, per poi, in caso positivo, obbligare il committente al pagamento del prezzo

Pagamento per l’appaltatore? Solo se prova di avere operato a regola d’arte

L’appaltatore vuole essere pagato? Ha da provare di avere lavorato a regola d’arte. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25410 del 23 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente un contratto relativo a fornitura e messa in opera di piante ornamentali. A lavoro concluso, è stata messa in dubbio la corretta esecuzione dell’incarico. E ciò ha comportato inevitabilmente uno strascico sul pagamento del corrispettivo pattuito in origine. Nello specifico, il titolare della ditta che aveva ordinato quelle piante ornamentali ha deciso di agire per vie legali per ottenere dalla ditta, che ha – non correttamente, a suo parere – realizzato l’incarico, la restituzione di quasi 55mila euro, cioè quanto corrisposto per il lavoro, però non completato, sempre a suo parere, poiché alcune piante non sono attecchite. A porre in dubbio la legittimità del pagamento preteso dalla ditta che ha fornito le piante provvedono i magistrati di Cassazione, richiamando, innanzitutto, il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive, principio secondo cui la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo. Più in generale, poi, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento dell’altra parte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento, e l’applicazione di tale principio al contratto di appalto – cui si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto – comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto in questa vicenda, in cui il committente ritiene la prestazione non integralmente eseguita, come dimostrato, a suo parere, da alcune piante non attecchite. Necessario, quindi, nella vicenda oggetto del processo, accertare se la prestazione dell’appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita, per poi, in caso positivo, condannare il committente al pagamento del prezzo. Per chiudere la questione, infine, i magistrati fissano un ulteriore principio: l’appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.

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