Ghiaccio sulla strada, cittadino finisce a terra: colpevole di non avere indossato scarpe adeguate

A fronte di un comportamento imprudente, va esclusa ogni possibile responsabilità del Comune

Ghiaccio sulla strada, cittadino finisce a terra: colpevole di non avere indossato scarpe adeguate

Nessun risarcimento e nessun addebito a carico del Comune se il cittadino passeggia tranquillamente in strada, nonostante sia consapevole del pericolo relativo alla possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale, senza indossare scarpe adeguate alle condizioni climatiche e finisce perciò con lo scivolare e col cadere rovinosamente a terra. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 26920 del 16 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno perciò respinto definitivamente l’istanza risarcitoria avanzata da una signora nei confronti del Comune di Udine. Per i giudici non ci sono dubbi: il comportamento tenuto dalla donna va qualificato come imprevedibile ed eccezionale e frutto del mancato rispetto delle regole di prudenza richieste dalla conoscenza del pericolo della formazione di giaccio sul manto stradale. Respinta, quindi, la versione proposta dalla donna, la quale, a fronte dell’infortunio occorsole nel febbraio del 2013 quando, attraversando un piazzale ed impegnando le strisce pedonali, è scivolata su una lastra di ghiaccio, procurandosi così una frattura scomposta dell’omero sinistro – con danno stimato in poco più di 30mila euro –, ha provato ad addebitare ogni responsabilità al Comune, anche alla luce delle previsioni meteo, che per il giorno dell’incidente annunciavano abbondanti nevicate con probabile formazione di ghiaccio sul manto stradale. I magistrati tengono a precisare che, per quanto concerne il ruolo del Comune, la formazione di ghiaccio sulla strada non è da qualificare come caso fortuito, poiché l’evento atmosferico era stato ampiamente previsto, come risulta dagli elementi prodotti dallo stesso Comune, che neppure ha fornito alcun dato scientifico idoneo a dimostrare l’eccezionalità del fenomeno. Tuttavia, pur avendo avuto il Comune l’obbligo di predisporre per tempo le necessarie cautele contromisure, anche la responsabilità per l’eventuale violazione di tale obbligo è stata superata dal comportamento imprudente della donna, comportamento catalogabile come caso fortuito tale da liberare l’ente locale da ogni responsabilità. Ciò perché, chiosano i giudici, la donna avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e tenere una condotta caratterizzata da maggiore cautela.

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