Il mutuo bancario con ammortamento c.d. alla francese non è nullo

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno confermato la legittimità del mutuo c.d. alla francese

Il mutuo bancario con ammortamento c.d. alla francese non è nullo

Si tratta del caso in cui il contratto di mutuo non presenta una pattuizione e un’indicazione della modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi. Le rate sono quindi costanti, poiché la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente.

Nello specifico, la sentenza n. 15130 depositata il 29 maggio 2024, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

La vicenda che è scaturita nell’importante arresto giurisprudenziale nasce dalla richiesta di una signora di Salerno che chiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro il rimborso degli interessi extra ritenuti su un mutuo di 80mila euro. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che l'istituto di credito abbia adempiuto ai propri obblighi informativi e di trasparenza fornendo un chiaro piano di ammortamento. Questo strumento garantisce ai clienti la possibilità di valutare attentamente l'offerta e di verificare se sia in linea con le loro esigenze.

Il Tribunale di Salerno, nella sentenza con cui la questione è stata portata dinanzi ai giudici di legittimità, aveva segnalato l'esistenza di varie interpretazioni sul tema. Nella fattispecie, il contratto non esplicitava chiaramente se il piano di ammortamento fosse "alla francese" o se fosse applicato un regime di capitalizzazione "composta" degli interessi. Piuttosto, elencava l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle rate costanti insieme alle quote per capitale e interessi, il TAN e il TAE.

La Suprema Corte ha però sostenuto che tali informazioni rispettano le disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, che richiedono agli istituti di fornire una chiara informativa precontrattuale tramite un piano dettagliato, piuttosto che attraverso formule complesse o matematiche che potrebbero risultare incomprensibili. Inoltre, si è precisato che l'assenza di specifiche riguardanti l'ammortamento "alla francese" o il regime di capitalizzazione "composta" non inficia la validità del contratto, in quanto dettagli specifici come questi possono essere trattati nel negoziato senza compromettere la chiarezza e la determinabilità dell'accordo.

La decisione ha inoltre chiarito che la differenza tra i piani di ammortamento "alla francese" e "all'italiana" dipende dalla modalità concordata di rimborso del capitale, e non comporta un aumento effettivo dei costi complessivi del prestito. Quindi, la variazione degli interessi rimane più legata alla scelta effettuata per il rimborso del capitale piuttosto che a una differenza diretta nei tassi di interesse nominali e effettivi dichiarati nel contratto.

 

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