La presenza necessaria delle parti in mediazione secondo la Riforma Cartabia

Nel nuovo sistema previsto dalla Riforma Cartabia, quando si attiva una mediazione, le persone coinvolte devono essere presenti di persona. Solo in casi eccezionali possono incaricare un rappresentante che conosce la situazione e ha i poteri per risolvere la disputa

La presenza necessaria delle parti in mediazione secondo la Riforma Cartabia

In un caso specifico discusso in tribunale, la richiesta è stata respinta perché il querelante non è comparso di persona alla mediazione, bensì ha inviato un rappresentante senza dare una valida spiegazione. L'azione legale era volta a dichiarare nullo un contratto di finanziamento instaurato tramite carta di credito revolving al momento dell'acquisto di un elettrodomestico, chiedendo di ripagare solo le somme prestate, più un tasso d'interesse legale specifico. Il tribunale ha deciso che la richiesta non poteva procedere perché il querelante non era presente alla mediazione, come richiesto dalla nuova regolamentazione.

La Corte fiorentina ha citato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui si richiede la presenza fisica delle parti e dei loro avvocati davanti al mediatore. Tuttavia, è possibile farsi sostituire da un rappresentante purché si abbia una procura adeguata.

Dopo alcune modifiche legislative, è stato chiarito che le parti devono partecipare di persona alla mediazione salvo validi motivi, altrimenti possono nominare un rappresentante. L'assenza senza giustificazione può portare a conseguenze negative come la mancanza di prova e sanzioni finanziarie. Il giudice ha sancito che la designazione di un delegato senza una valida ragione equivale all'assenza della parte, dichiarando quindi l'improcedibilità della richiesta. Infine, la partecipazione attraverso un delegato senza motivo valido potrebbe essere considerata come una forma di assenza, meritando dunque una sanzione appropriata (Trib. Firenze, sez. III civile, sent., 15 marzo 2024, n. 316).

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