Legittima la delibera comunale di indizione di nuove gare per l’assegnazione
Corretta anche la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative

È legittima la delibera della giunta comunale di presa d’atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l’assegnazione di nuove concessioni. Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea le ulteriori proroghe previste, con normativa ad hoc, fino al 30 settembre 2027. Andando nei dettagli, i giudici (sentenza numero 183 del 19 febbraio 2025 del Tar Liguria) osservano che la normativa del 2024 sancisce la validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e prevede che le regole inserite (che dettano direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi) si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente al 17 settembre 2024, nel rispetto del principio di irretroattività. Abrogato, quindi, il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, divieto contenuto nella normativa del 2022. Peraltro, tale ultima disposizione era da considerarsi tamquam non esset, poiché recava ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori in contrasto con il diritto europeo Inoltre, va disapplicata, per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione Europea, la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative prevista dalla legge del 2024. E non può invocarsi in senso contrario un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione Europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027, e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine all’incompatibilità del rinnovo automatico delle concessioni coi paletti fissati in ambito comunitario. Legittima, infine, la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative. Difatti, deve ritenersi compatibile con il diritto europeo il ‘Codice della navigazione’, secondo cui, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. Peraltro, la normativa ha previsto in favore del nuovo concessionario, in aggiunta al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio.