Matrimonio breve e niente convivenza: a rischio l’assegno divorzile
Riprendono vigore le obiezioni sollevate da un uomo a fronte della decisione con cui i giudici gli hanno imposto di sostenere economicamente l’ex moglie

Assegno divorzile a rischio se breve durata del matrimonio e assenza di una effettiva convivenza fanno ritenere plausibile la mancata instaurazione di una effettiva comunione di vita tra moglie e marito. Questo il punto fermo fissato dai giudici con la ordinanza numero 21955 del 5 agosto 2024 della Cassazione. Plausibili, in sostanza, nella vicenda oggetto del processo, le obiezioni sollevate dall’uomo e mirata a negare la spettanza dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Su questo fronte i giudici pongono in evidenza la breve durata del matrimonio, peraltro neanche caratterizzato da una costante convivenza tra uomo e donna, avendo la moglie mantenuto una propria abitazione in cui aveva continuato a vivere anche in epoca successiva alle nozze. Ciò non può avere consentito l’effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi, comunione di vita che costituisce l’essenza stessa del matrimonio. Ecco perché va messo in discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla donna. I giudici ribadiscono che, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce non solo sulla determinazione della misura dell’assegno ma anche sul riconoscimento stesso dell’assegno, laddove non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Smentita la posizione assunta dai giudici d’Appello, i quali hanno riconosciuto l’assegno in funzione assistenziale, sia pure nella somma di 350 euro, valutando la condizione di salute della donna, documentata mediante certificazione medica da cui risulta che ella è affetta da sclerosi multipla in una forma caratterizzata dall’alternanza di episodi acuti in cui si manifestano le recidive e periodi di rimessioni in cui non vi sono sintomi, forma curata con somministrazione di interferone con cadenza trisettimanale che induce effetti collaterali, quali la faticabilità, primo sintomo della malattia, e la sindrome d’ansia reattiva, accentuate da condizioni stressanti legate a problematiche famigliari con conseguente compromissione della qualità della vita. In realtà, non è emersa una totale inidoneità lavorativa della donna, che si ritrova con laurea ed esperienza professionale, due elementi che depongono per discrete capacità reddituali, anche se non risultava che ella abbia assunto concrete iniziative per procurarsi un lavoro, all’indomani della separazione, o per conseguire prestazioni assistenziali sostitutive da parte di enti pubblici. Tuttavia, in secondo grado è stata valorizzata, erroneamente, la rilevante disparità economica tra i due ex coniugi, traendone la conclusione che l’assegno non poteva essere eliminato, ma ridotto in considerazione della parziale diminuzione della capacità lavorativa della donna, in ragione quantomeno delle periodiche recidive della patologia e degli effetti che produceva.