Padre violento: possibile eccezione all’affido condiviso dei figli

Possibile ritenere rilevanti, comunque, anche le decisioni prese dal genitore e sfavorevoli per la prole

Padre violento: possibile eccezione all’affido condiviso dei figli

Il regime di affido condiviso dei figli costituisce la regola, che, però, a fronte di precise e dettagliate circostanze, può anche subire qualche eccezione. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 8017 del 31 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura di un delicato contenzioso originato dalla decisione dei giudici di merito di optare per l’affidamento esclusivo della prole alla madre.
Inutili le obiezioni sollevate dall’uomo, obiezioni depotenziate non solo dai comportamenti violenti da lui tenuti ma anche da alcune scelte da lui compiute e palesemente pregiudizievoli per la vita della figlia. Nello specifico, il riferimento è, nel caso concreto, al tema delle vaccinazioni e al tema della frequentazione scolastica.
Chiari i dettagli della vicenda. Una volta disposto lo scioglimento del matrimonio tra l’uomo e la donna, i giudici di merito hanno affidato in esclusiva alla madre la figlia minore della coppia, prevedendone il collocamento presso l’abitazione della donna e, allo stesso tempo, disponendo che il padre potesse incontrare la figlia in modalità protetta alla presenza degli operatori dei ‘Servizi sociali’ cui veniva affidato non solo il compito di predisporre il calendario delle visite ma anche il monitoraggio dell’intero nucleo familiare.
Ad inchiodare l’uomo sono i comportamenti violenti da lui tenuti e le scelte da lui compiute e pregiudizievoli per la figlia. Questi dettagli, difatti, sono sufficienti a legittimare l’affidamento non condiviso della figlia minore, affidamento non condiviso che costituisce indubbiamente una eccezione alla regola che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità.
In sostanza, l’affido esclusivo costituisce una eccezione al regime ordinario ed evidentemente può essere disposto solo a condizione che si accerti, in modo rigoroso e tenendo conto dei dati oggettivi riscontrati, che l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore. Ebbene, ragionando in questa ottica, si è tenuto conto, nella vicenda in esame, di una serie di circostanze che hanno consigliato di optare per l’affidamento esclusivo della minore alla madre, circostanze oggettive e dotate di effettiva pregnanza poiché riguardano alcune scelte riguardanti la vita della minore evidentemente pregiudizievoli sia per la sua salute (il riferimento è al tema delle vaccinazioni) che per la sua educazione (il riferimento è alla frequentazione della scuola).

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