Regole e limitazioni del subappalto negli appalti pubblici
La parte che ha svolto i lavori per un appaltatore di opere pubbliche deve dimostrare che il lavoro non rientra nel subappalto e ha l'onere di provarlo. La Corte Suprema con ordinanza n. 20515/2024, ha chiesto alla Corte territoriale di riesaminare il caso in oggetto

Il caso in esame riguardava un'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di alcuni lavori. La parte oppositrice sosteneva di non avere un rapporto di appalto o subappalto con la ricorrente per i lavori in questione. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, confermata poi dalla Corte d'appello che aveva evidenziato un rapporto di subappalto.
Nel contesto degli appalti pubblici, i subappalti sono regolamentati dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e le limitazioni quantitative sono centrali nel caso in esame. Il divieto di subappalto senza autorizzazione è sancito per evitare infiltrazioni mafiose. La Cassazione ha chiarito che l'onere della prova sul lavoro non subappaltato spetta alla parte richiedente i pagamenti.
La normativa vieta anche la cessione di lavori pubblici senza autorizzazione, con sanzioni in caso di violazione. Tale divieto si estende anche ad altre forme di collaborazione come il "nolo a caldo". Il Collegio ha ribadito l'importanza della prova nel caso di attività non riconducibili al subappalto per evitare la nullità del contratto. La parte richiedente i pagamenti deve dimostrare infatti che il lavoro rientra nei limiti legali, escludendo la nullità del contratto anche dimostrando l'autorizzazione dell'ente appaltante.
In sintesi, la S.C. ha chiarito che la parte che richiede il pagamento per lavori svolte per appaltatori pubblici deve dimostrare che tali lavori non rientrano nel subappalto, rispettando la normativa vigente, per evitare conseguenze negative sul contratto.