TAEG: clausole contrattuali e ruolo degli intermediari
Il Giudice di Pace di Sassari ha risolto una controversia inerente le clausole contrattuali legate ai costi inclusi in modo non corretto nel TAEG, un indice importante nei contratti di credito al consumo.

Nel caso in oggetto, Tizio ha citato in giudizio Caio per ottenere la restituzione di una somma richiesta in relazione a un contratto di finanziamento basato sulla "cessione del quinto". Il finanziamento è stato estinto in anticipo.
Ma che cos’è il TAEG? Questo indice rappresenta il costo totale del credito per il consumatore e deve essere indicato chiaramente nei contratti e nelle comunicazioni pubblicitarie. Secondo l'art. 125-bis TUB, nessuna somma può essere richiesta al consumatore se non è prevista nel contratto. Le clausole contrattuali relative ai costi per il consumatore devono essere correttamente incluse nel TAEG. Gli intermediari devono spiegare al consumatore il loro ruolo, concordare il compenso e firmare un contratto scritto.
Nel contesto dei mutui, l'art. 125-bis TUB prevede la nullità delle clausole sugli interessi nel caso di credito al consumo se il TAEG non è stato indicato correttamente. Se non si tratta di un contratto di credito al consumo, si applica l'art. 117 TUB.
Nel caso esaminato, non era chiaro il ruolo dell'intermediario e non è stato presentato il contratto tra l'intermediario e il consumatore.
Il giudice ha quindi stabilito che il costo di un'attività svolta per una sola parte contrattuale non può essere imputato al mutuatario senza una giustificazione valida. Di conseguenza, ha accolto la richiesta di restituzione della somma e ha condannato la parte convenuta a restituire l'importo con gli interessi dovuti.