Volo in ritardo per carenza del personale di terra? Nessun risarcimento per il viaggiatore

La Corte di Giustizia europea ha affermato che se il volo è in ritardo per carenza di personale aeroportuale, nessun onere di risarcimento può essere addossato al vettore aereo

Volo in ritardo per carenza del personale di terra? Nessun risarcimento per il viaggiatore

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 16 maggio 2024, ha affermato che l'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina le compensazioni ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la mancanza di personale per il caricamento bagagli sui voli potrebbe costituire una "circostanza eccezionale".

Tuttavia, affinché il vettore aereo sia esonerato dal dovere di risarcimento pecuniario, deve dimostrare che tale circostanza non poteva essere evitata anche con misure adeguate e che ha preso provvedimenti idonei per mitigare gli effetti negativi.

La questione era sorta nell’ambito di una controversia tra una compagnia e il vettore aereo responsabile di un volo con ritardo da Colonia a Kos, in Grecia, per motivi eccezionali quali ritardi nel check-in e nel caricamento bagagli dovuti alla scarsità di personale aeroportuale e cattive condizioni meteorologiche. Il vettore affermava che tali circostanze erano al di fuori del suo controllo.

La Corte ha sottolineato che, affinché tale circostanza sia considerata eccezionale, devono sussistere due requisiti: trattarsi di eventi estranei all'attività normale del vettore e al di fuori del suo controllo effettivo. Ad esempio, un guasto generalizzato o la carenza di personale esterno al controllo del vettore possono esonerare dalla responsabilità di risarcimento. In questo specifico caso, la mancanza di personale aeroportuale impediva al vettore di intervenire direttamente per evitare il ritardo.

In conclusione, la sentenza stabilisce che il vettore non è tenuto a risarcire in tali situazioni, sempre che dimostri di aver agito diligentemente per ovviare alla situazione, considerando le capacità aziendali del momento. Spetta agli organi giudiziari valutare se il vettore avrebbe potuto agire diversamente e se il ritardo era realmente inevitabile, anche quando la causa risiede in fatti esterni al suo diretto controllo.

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