Assegno divorzile: valutare se gli accordi negoziali hanno riequilibrato le condizioni economiche dei due ex coniugi
Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che, una volta cessata la convivenza e la collaborazione, alla donna era stato riconosciuto il lavoro svolto e la collaborazione offerta al marito in attività commerciali e societarie, con tanto di accordo con cui le due parti avevano inteso definire tutti i loro rapporti, mediante la cessione delle quote di una ‘s.a.s.’ alla donna, cui faceva da corrispettivo la cessione al marito delle quote di una ‘s.r.l.’, e il versamento di un conguaglio, pari a 106mila euro, alla donna.

In materia di definizione giudiziale di una crisi coniugale, per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice ha da valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver già operato un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale tra i coniugi riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile. Questo il punto fermo fissato dalla Cassazione (ordinanza 21111 del 29 luglio 2024), punto fermo che ha messo in discussione l’assegno divorzile riconosciuto in Appello all’ex moglie, nel caso specifico, alla luce del sostegno, tra le mura domestiche e in ambito lavorativo, offerto dalla donna al marito. I giudici di secondo grado avevano posto in evidenza il fatto che, una volta cessata la convivenza e la collaborazione, alla donna era stato riconosciuto il lavoro svolto e la collaborazione offerta al marito in attività commerciali e societarie, con tanto di accordo con cui le due parti avevano inteso definire tutti i loro rapporti, mediante la cessione delle quote di una ‘s.a.s.’ alla donna, cui faceva da corrispettivo la cessione al marito delle quote di una ‘s.r.l.’, e il versamento di un conguaglio, pari a 106mila euro, alla donna. In Appello hanno ritenuto esistente uno squilibrio economico patrimoniale non ingente, ma in grado di giustificare allo stato la conservazione dell’assegno di divorzio, ma tale accertamento, hanno osservato i giudici di Cassazione, non è sufficiente ai fini dell’attribuzione dell’assegno con funzione perequativo- compensativa, poiché lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi giustifica l’attribuzione dell’assegno solo se si tratta di uno squilibrio significativo, che sia conseguenza del ruolo endofamiliare assunto dall’ex coniuge economicamente più debole durante la vita matrimoniale. Pertanto, quando, come nel caso oggetto del processo, nel corso della vita matrimoniale risultino negoziati accordi tra i coniugi, che hanno comportato attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, destinate ad operare un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, occorre tenerne conto e accertare se, al momento del divorzio, vi sia ancora un significativo squilibrio patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio di uno dei due coniugi, oppure no, potendosi giustificare l’attribuzione dell’assegno solo ne primo caso. Ebbene, poiché si è accertata l’esistenza di un accordo intercorso tra i coniugi, prima del divorzio, avente il dichiarato fine di definire tutti i rapporti pendenti tra loro come separati, accordo in cui è stato dato espresso rilievo al ruolo svolto e alla collaborazione prestata dalla donna all’attività del marito, è necessario verificare, secondo i giudici di Cassazione se, tenuto conto delle attribuzioni effettuate con la menzionata scrittura privata, vi sia ancora un significativo squilibrio patrimoniale o reddituale riconducibile al ruolo svolto dalla donna durante il matrimonio, verificando, in particolare se, quanto ottenuto in sede di accordo transattivo, abbia già svolto quella funzione riequilibratrice, altrimenti demandata alla previsione dell’assegno divorzile.