Diritto di soggiorno per lo straniero che è a carico del familiare cittadino europeo

Illogico respingere la domanda di carta di soggiorno solo perché ci si trova di fronte a documenti troppo risalenti nel tempo

Diritto di soggiorno per lo straniero che è a carico del familiare cittadino europeo

Il cittadino di un Paese extra Unione Europea, genitore di un cittadino dell’Unione Europea, beneficia di un diritto di soggiorno derivato per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante se prova, da un lato, che era a carico di tale cittadino dell’Unione Europea nel suo Paese d’origine alla data in cui ha lasciato detto Paese extraeuropeo e, dall’altro, che è a carico di detto cittadino dell’Unione Europea alla data di presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, quando sono trascorsi diversi anni tra queste due date. E il diritto di soggiorno derivato non può essere negato al cittadino di un Paese extraeuropeo che soddisfi tale condizione per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, quest’ultimo, alla data della sua domanda di carta di soggiorno, soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari (sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla vicenda di una cittadina marocchina che è entrata in Belgio nel 2011 e che ha chiesto poi il ricongiungimento familiare con suo figlio, cittadino belga e che ha viso respinta tale istanza. Successivamente, però, ella ha chiesto, nel 2015 e nel 2017, un diritto di soggiorno in qualità di ascendente diretta a carico della compagna olandese del figlio, la quale ha effettuato, nel 2005, una dichiarazione di coabitazione con lui dinanzi all’ufficiale di stato civile belga. La cittadina marocchina ha anche prodotto documenti risalenti agli anni 2010 e 2011, periodo precedente il suo arrivo in Belgio, per dimostrare che era materialmente dipendente dal nucleo familiare che aveva raggiunto durante tale periodo. Nonostante tutto, però, le autorità belghe hanno respinto la domanda di carta di soggiorno avanzata dalla cittadina marocchina, ritenendo che tali documenti fossero troppo risalenti per dimostrare che la donna era a carico di tale nucleo familiare nel suo Paese d’origine prima dell’ingresso in Belgio. A sciogliere ogni nodo interpretativo hanno provveduto i giudici comunitari, i quali considerano che, affinché l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione Europea, che soddisfa a sua volta le condizioni previste dalla direttiva, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, egli deve dimostrare di essere, sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, a carico di tale cittadino dell’Unione Europea o di tale partner. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, detto ascendente diretto beneficia, in forza del diritto dell’Unione Europea, di un diritto di soggiorno che non dipende dal rilascio di una carta di soggiorno e dalla regolarità del soggiorno in applicazione della normativa nazionale. Di conseguenza, tale diritto non può essergli negato per il solo fatto che egli soggiorna, secondo il diritto nazionale, in modo irregolare nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti il cittadino dell’Unione Europea raggiunto e il relativo partner. Per dimostrare che, al momento del suo arrivo nello Stato membro ospitante, era a carico, tale ascendente diretto deve poter produrre, a sostegno della sua domanda, documenti rilasciati in passato e attestanti l’esistenza di una situazione di dipendenza nel suo Paese d’origine alla data in cui ha fisicamente raggiunto tale cittadino dell’Unione Europea e il relativo partner. E tali documenti non possono essere considerati troppo risalenti.

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