Illegittimo pretendere dieci anni di residenza nello Stato

: Censurata l’Italia che ha ritenuto indebita la richiesta di ‘reddito di cittadinanza’ avanzata da due straniere che non risultavano aver risieduto sul territorio nazionale per dieci anni

Illegittimo pretendere dieci anni di residenza nello Stato

L’accesso dei cittadini extracomunitari – soggiornanti di lungo periodo – a misure di assistenza sociale in un Paese dell’Unione Europea non può essere subordinato al requisito di avere risieduto per almeno dieci anni in quel Paese. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, i quali – sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea – hanno chiarito che uno Stato membro dell’Unione Europea non può subordinare l’accesso dei cittadini di Paesi terzi, e che siano soggiornanti di lungo periodo, a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in tale Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza. Nel caso preso in esame due cittadine extracomunitarie soggiornanti di lungo periodo in Italia erano accusate di aver commesso un reato, ossia avere firmato domande per ottenere il cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’, una prestazione sociale intesa a garantire un minimo di sussistenza alle persone, e avere falsamente attestato di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, compreso il requisito della residenza della durata di almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per questo, esse hanno percepito – indebitamente secondo l’accusa mossa loro – una somma totale pari a, rispettivamente, quasi 3mila e 500 euro e quasi 3mila e 200 euro. Per i giudici comunitari, però, il richiesto requisito relativo alla residenza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Infatti, anche se tale requisito si applica anche ai cittadini nazionali, esso interessa principalmente i cittadini stranieri, tra i quali figurano in particolare tali cittadini di Paesi terzi. I giudici aggiungono poi che, direttiva comunitaria alla mano, è previsto, affinché un cittadino di un Paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro. In sostanza, il legislatore dell’Unione Europea ha considerato tale periodo sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini di tale Stato membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale. Pertanto, uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto dalla direttiva affinché un cittadino di un Paese terzo soggiornante di lungo periodo possa beneficiare di un trattamento paritario rispetto ai cittadini di tale Stato membro in materia di accesso a una simile misura.

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