Incendio di un immobile e responsabilità del conduttore

Un incendio ha mandato in fumo un capannone oggetto di locazione. Il proprietario ha quindi chiesto al conduttore il risarcimento dei danni subiti

Incendio di un immobile e responsabilità del conduttore

In un recente caso giudiziario, il Tribunale di Castrovillari si è pronunciato sull'applicazione dell'articolo 1588 del codice civile in merito ad una controversia relativa al risarcimento danni derivanti dall'incendio di un immobile, richiesto dal proprietario al conduttore.

L’incendio aveva infatti colpito un capannone custodito da una società conduttrice e l'articolo 1588 del codice civile stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conduttore per i danni causati dall'incendio. Questa norma si applica in presenza di un contratto di locazione, attraverso il quale il conduttore ottiene l'uso del bene e l'obbligo di custodirlo.

Pertanto, se viene dimostrata l'esistenza del contratto di locazione e l'incendio si è verificato nell'immobile affidato al conduttore, la sua responsabilità diviene chiara, a meno che egli dimostri che l'incendio è avvenuto per cause non imputabili a lui.

In assenza di tale prova da parte del conduttore, viene applicata la presunzione di responsabilità prevista nell'articolo 1588 del Codice Civile, stabilendo così le linee guida per la definizione delle responsabilità e dei risarcimenti in casi simili (Trib. Castrovillari , 13 maggio 2024, n. 872).

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