L’incompletezza della documentazione medica inviata all’assicuratore impedisce la richiesta del risarcimento?
Cosa accade se la documentazione medica inviata dal danneggiato alla compagnia assicurativa risulta carente ma non viene inviata nessuna richiesta di integrazione entro i termini di legge?

A seguito di un incidente stradale, la donna che viaggiava come passeggero su una moto chiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del mezzo. La domanda non veniva accolta dai giudici di merito perché la donna non si era sottoposta alla visita medica richiesta dalla compagnia assicurative, né tantomeno aveva provveduto all’invio della documentazione medica attestante le lesioni riportate.
La soccombente ha portato avanti la sua battaglia legale fino alla Cassazione, ribadendo l’avvenuto invio alla compagnia assicurativa della documentazione medica. Inoltre, risulta decisivo, secondo il ricorso, il fatto che la compagnia avesse contestato l’incompletezza della documentazione medica inviata dopo la scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005. Ed è proprio questo profilo a cogliere nel segno portando all’annullamento della sentenza d’appello.
Secondo la Cassazione, infatti, una richiesta di risarcimento stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore non ne abbia chiesto l'integrazione.
In altre parole, quindi, «una volta che sia inutilmente scaduto il termine previsto dall’art. 148 d.lgs. n. 209/2005 assegnato all’assicuratore per richiedere l’integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato (ossia una volta che l’assicuratore abbia lasciato scadere tale termine senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione della documentazione già inviata dal danneggiato), la domanda giudiziale di quest’ultimo deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto paradossale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore all’eventuale esercizio dell’azione giudiziaria) consentire all’assicuratore di ricavare dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta) il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria» (Cass. civ., sez. III, ord., 25 luglio 2024, n. 20802).