Macchinario difettoso: i vizi per i quali è concessa garanzia sono quelli che rendono il bene inidoneo ad un uso normale

A carico dell’acquirente l’onere di avere compiuto un uso corretto nel tempo del bene

Macchinario difettoso: i vizi per i quali è concessa garanzia sono quelli che rendono il bene inidoneo ad un uso normale

I vizi redibitori, per i quali, come da Codice Civile, è concessa garanzia, sono quelli che rendono la cosa inidonea ad un uso normale.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 33517 del 22 dicembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’improvviso incendio, per autocombustione, di un macchinario agricolo.
A dare il ‘la’ alla querelle è, ovviamente, la società che ha acquistato il macchinario, sostenendo che questo fosse difettoso e chiedendo quindi un adeguato ristoro economico – per almeno 240mila euro – alla società venditrice.
In generale, i vizi redibitori sono quelli che rendono la cosa inidonea ad un uso normale, intendendosi per tale l’uso conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di uso e manutenzione fornito all’acquirente, purché chiare ed inequivoche nel loro contenuto, chiariscono i giudici di Cassazione. Dicorso diverso, invece, se l’uso fatto del bene, da parte dell’acquirente, non può essere ritenuto normale per violazione delle istruzioni fornite dal venditore.
Tornando alla vicenda in esame, per i giudici di merito non ci sono responsabilità addebitabili alla società venditrice, anche perché, viene precisato in secondo grado, l’incendio è stato causato da un guasto sul cavo di collegamento batteria-motorino di avviamento conseguente al fatto che la batteria, a causa della disattenzione del proprietario, era rimasta collegata anche dopo lo spegnimento. Nello specifico, si è accertato che il pulsante che isolava la batteria risultava in posizione di ‘ON’ invece che ‘OFF’, sicché la batteria risultava ancora collegata al motorino anche in fase di non utilizzo, nonostante le istruzioni imponessero di scollegarla, terminato l’uso del macchinario.
Questi dettagli sono ritenuti decisivi anche in Cassazione. Soprattutto perché l’avvenuto incendio del mezzo è risultato non compatibile con una sua corretta manutenzione del mezzo. Al contrario, si è escluso l’uso del mezzo in modo conforme alle istruzioni chiare e analitiche riportate nel manuale fornito alla società compratrice, istruzioni da cui si evinceva, in particolare, l’importanza per l’utente di posizionare l’interruttore in posizione ‘OFF’ durate il non uso della macchina.
Impossibile, checché ne dica la società proprietaria del macchinario, riconoscere la garanzia prevista per i vizi della cosa venduta, poiché essa si riferisce ai soli difetti preesistenti alla conclusione del contratto e alle qualità essenziali che sono quelle indispensabili per l’uso cui la cosa di un determinato tipo è normalmente destinata, e poiché nella vicenda in esame sono state riscontrate violazioni di precise prescrizioni tecniche e normative da parte del proprietario e utilizzatore del macchinario.
Tirando le somme, la causa dell’incendio va ravvisata nella violazione, da parte dell’acquirente, delle regole prescritte per il normale uso e la conservazione del macchinario acquistato (il mancato distacco della batteria dal motore), e questa violazione va catalogata quale causa sopravvenuta determinante, sufficiente per sé sola ad escludere la rilevanza causale delle ulteriori caratteristiche delle macchina prospettate dall’acquirente come vizi. Di conseguenza, va esclusa anche una pur minima corresponsabilità del venditore.

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