Mantenimento del figlio: obbligo confermato anche se il genitore è disoccupato
Necessario, comunque, fare riferimento alla capacità lavorativa generica del genitore
L’eventuale stato di disoccupazione (incolpevole) del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento verso il figlio, obbligo che, in assenza di altri parametri, deve quantificarsi sulla scorta della capacità lavorativa generica del genitore.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 1873 del 27 gennaio 2026 della Cassazione) a fronte delle obiezioni sollevate da un uomo in merito all’obbligo a lui imposto sul fronte del mantenimento in favore del figlio.
In Appello, sulle obiezioni sollevate dall’uomo in merito al quantum del contributo al mantenimento del figlio, viene chiarito che la somma stabilita è congrua nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’uomo.
Decisivo il riferimento al fatto che la cessazione del rapporto di lavoro dell’uomo presso un Comune è risultato essere il frutto di una sua libera determinazione. In sostanza, in assenza di elementi di segno contrario, deve presumersi che l’uomo avesse dato le dimissioni nella concreta prospettiva di svolgere un’attività lavorativa differente ma che gli avrebbe conseguito una produzione di reddito uguale o maggiore, e, comunque, che gli avrebbe consentito di mantenere inalterato il proprio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi, secondo i giudici d’Appello, del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento incombenti su di lui.
Questa visione è condivisa in pieno dai giudici di Cassazione, per i quali, difatti, la perdita del lavoro per volontarie dimissioni non può dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole.
A maggior ragione, poi, nella vicenda in esame, tenendo conto del profilo professionale altamente specializzato dell’uomo, il quale ha dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la pubblica amministrazione per dedicarsi allo svolgimento della professione forense.
Tirando le somme, quindi, è definitiva la quantificazione del contributo del mantenimento da porre a carico del padre, contributo fissato in 300 euro al mese.