Risoluzione ingiustificata dal contratto di agenzia: scatta il diritto dell’agente alle indennità
Secondo l’art. 1751 c.c. il preponente ha l’obbligo di corrispondere all’agente l'indennità di cessazione del rapporto.

A seguito della risoluzione in tronco del contratto di agenzia da parte di una società a causa della malattia dell’agente, quest’ultimo ha chiesto al Tribunale la condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela, restituzione del deposito cauzionale. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo ingiustificato il recesso posto che non sussisteva la prova che lo stato di malattia determinasse l'impossibilità assoluta e definitiva della prestazione di agenzia.
La vicenda è giunta in Cassazione dove l’agente ha visto confermato il verdetto di merito.
Dopo aver ricordato che l'interpretazione di un atto negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, la S.C. sottolinea che il ricorso della società si limita a proporre una diversa lettura della lettera di recesso, senza però denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, al solo scopo di far considerare come causa del recesso non lo stato di malattia dell’agente, ma il protrarsi delle sue assenze.
È invece corretta l’interpretazione dei giudici di meriti secondo cui, dalla lettera di recesso, emerge chiaramente che l’unico motivo della scelta dell’azienda è lo stato di malattia dell’agente. Per questo motivo il ricorso viene respinto e viene confermato il diritto dell’agente alle indennità di preavviso e clientela (Cass. civ., sez. lav., ord., 25 luglio 2024, n. 20700).